Valle d'Aosta | Italia

INFORMAZIONI

Corrado Jordan
 
Bruno Bassano
 
Paolo Bagnod
 
Santa Tutino
 
Rita Berard
 
 

Ai sensi dell'art 14 co 1-bis del d.lgs n. 33/2013, non sussiste l'obbligo di pubblicazione dei dati di cui all'art 14 comma 1 del d.lgs 33/2013 in quanto l'incarico è attribuito a titolo gratuito.

 

Comitato esecutivo

Articolo 10 Statuto Fondation Grand Paradis

1. Il Comitato esecutivo, nominato dal Consiglio di amministrazione nella prima seduta utile dopo il proprio insediamento, è composto:
a) dal presidente della fondazione che lo presiede;
b) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di aree naturali protette, o suo delegato;
bbis) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di ambiente, o suo delegato;
c) da uno dei sindaci dei Comuni il cui territorio ricade nei confini del Parco nazionale Gran Paradiso a rotazione di norma annuale, o suo delegato;
d) dal direttore dell’ente Parco nazionale Gran Paradiso, o suo delegato;
e) da un rappresentante degli altri enti, diversi da Regione, Comunità Montana, Comuni e Parco nazionale Gran Paradiso, che abbiano aderito alla fondazione, designato dai medesimi, o suo delegato.
2. I membri del Comitato esecutivo durano in carica sino a che è in carica il Consiglio di amministrazione che li ha nominati.
3. Il venir meno, per dimissioni, revoca e/o altra ragione di uno dei membri del Comitato esecutivo non comporta il venir meno dell’intero organo, ma soltanto la sostituzione del membro decaduto da parte dell’ente di appartenenza e la nomina del nuovo membro da parte del Consiglio di amministrazione.
4. Al Comitato esecutivo spettano i seguenti compiti:
a) approvazione della proposta di bilancio preventivo e del conto consuntivo, predisposti dal direttore, da sottoporre al Consiglio di amministrazione;
b) gestione ordinaria e straordinaria della fondazione;
c) approvazione dell’organico del personale così come proposto dal direttore in funzione delle attività previste nel programma triennale;
d) autorizzazione al direttore ad effettuare spese di importo complessivo superiore al limite previsto nel Regolamento di contabilità; nel caso di spese inferiori a tale cifra vi è, comunque, l'obbligo di rendicontazione da parte del direttore in occasione della successiva riunione del Comitato.
5. Il Comitato esecutivo si riunisce di norma una volta ogni due mesi presso la sede dell’ente o in altro luogo ritenuto idoneo ed opportuno da parte del presidente; esso si riunisce inoltre ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno due membri del Comitato stesso.
6. Il Comitato esecutivo è convocato dal presidente, con lettera raccomandata oppure a mezzo telegramma oppure a mezzo telefax oppure per mezzo telematico, con avviso di ricevimento e comunque sempre almeno sette giorni prima dell'adunanza o, in caso d'urgenza, con telegramma o fax inviato almeno ventiquattro ore prima.
7. Le riunioni del Comitato esecutivo sono valide se risulta presente la maggioranza dei membri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. I componenti del Comitato esecutivo sono considerati presenti alla riunione anche se connessi in videoconferenza e/ o in teleconferenza.
8. Nell'avviso di convocazione sono indicati l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno e il luogo, la data e l'ora della convocazione.
9. Delle sedute del Comitato è redatto un verbale; i verbali devono essere sottoscritti dal presidente e dal segretario della seduta e sono conservati presso la sede dell’ente in ordine cronologico. I verbali delle riunioni sono inviati entro quindici giorni dalla riunione ai membri del Comitato esecutivo in visione a mezzo di nota raccomandata oppure a mezzo telegramma oppure a mezzo telefax oppure per mezzo telematico, con avviso di ricevimento dandosi per approvati ove non pervengano osservazioni nei successivi quindici giorni rispetto al ricevimento.
10. Il Comitato può darsi un Regolamento che disciplini dettagliatamente i propri lavori.
11. I membri del Comitato esecutivo partecipano alle riunioni del Consiglio di amministrazione senza diritto di voto.